L’entrata in vigore delle Nuove NTC non poteva non creare scompiglio e dubbi: del resto una norma con una gestazione così lunga e controversa, poi alla fine frettolosamente licenziata e lasciata orfana della Circolare, che già in passato (NTC2008) su aspetti fondamentali come quelli del Capitolo 8 (Edifici esistenti) aveva di fatto “sostituito” la norma, non poteva far presagire molto di buono.
La mancata pubblicazione della Circolare era già stata oggetto (da parte di varie istituzioni – Federazione Ordini degli Ingegneri delle Marche, Federazione Toscana, Federazione Umbria, Consulta Lombardia e Federazione interregionale Piemonte e Val D’Aosta) di espressa richiesta di proroga dell’entrata in vigore.
Un aspetto sicuramente ancora poco chiaro ed anzi molto problematico è quello che è stato introdotto con l’attribuire ai soli Laboratori autorizzati competenza specifica anche sulle prove sui materiali oltre quella che dà loro lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Andiamo con ordine: il nuovo cap. 8 (collegato al cap.11.2.2) indica come anche sull’esistente solo i Laboratori possano effettuare i prelievi (non solo le prove tipicamente “di laboratorio”: schiacciamenti e trazione su barre di acciaio).
Capitolo “8”
“Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni, il prelievo dei campioni dalla struttura e l’esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001“.
Capitolo “11”
(11.2.2) “Prove complementari:
Sono prove che vengono eseguite, ove necessario, a complemento delle prove di accettazione.
Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001”.
Queste indicazioni avevano fatto propendere per una interpretazione restrittiva in cui solo i Laboratori Autorizzati potevano dal 22 marzo in poi effettuare prove distruttive e non distruttive sui materiali anche su edifici esistenti.
Arriva “a pochi minuti dal gong”, in un modo arruffato degno della norma, il chiarimento (datato 21/03/2018…) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che fa una prima puntualizzazione (ma dovremmo poi riflettere sul fatto che il primo giorno la norma già necessita di chiarimenti) in cui si specifica come: «tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verifichino i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC».
Più avanti la nota del Consiglio chiarisce come: «In merito ai laboratori autorizzati, di cui al comma 2 del suddetto articolo 59 del DPR 380/01, questo Servizio, nelle more della revisione della Circolare sopracitata e dell’eventuale istituzione di uno specifico regime autorizzativo per il prelievo dei campioni sulle strutture, ritiene che la suddetta attività di prelievo possa, in questa fase di prima applicazione, essere effettuata dai Laboratori prove materiali autorizzati sulla base della Circolare 7617/STC, esplicitamente citata al §8.4.2 delle NTC18, senza necessità di ulteriori istanze da parte del Laboratorio e/o specifiche autorizzazioni dal parte del STC».
In particolare quest’ultimo capoverso evidenzia come la norma purtroppo abbia chiesto, sicuramente male e più di quanto in realtà forse non aveva neanche necessità, di essere specificato.